ESTENSIONE DEL PERIODO DI FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI
"....Premessa
1. Le lavoratrici ed i
lavoratori dipendenti possono fruire dell’eventuale periodo di congedo
parentale ancora spettante fino al compimento dei 12 anni di età del figlio
oppure fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
La novità riguarda periodi fruiti entro il 2015.
2. I periodi di congedo
fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall'ingresso in
famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della
retribuzione media giornaliera a prescindere dalle condizioni di reddito del
genitore richiedente. La novità riguarda i periodi fruiti entro il 2015.
3. La fruizione del congedo
parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da
contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino ovvero fino al 12° anno
di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento; nei limiti temporali
ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l’allungamento della fruibilità
del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art.35
del D.lgls.151/2001.
4.Le domande all’INPS, anche
per i periodi fruibili in base alla riforma, sono presentate on line, fatto
salvo il periodo transitorio dal 25 giugno alla data dell’aggiornamento della
procedura di presentazione delle domande...."
leggi il resto della circolare INPS:
"....Con il decreto
legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel
Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato
introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria
che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello
aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.). In particolare, secondo questo
criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini
compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori
dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà
dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo
parentale. La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del
congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La
riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i
periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015,
salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi....."
leggi il resto della circolare INPS:
...e novità sui FARSI INVALIDI che fanno i giornalieri ??? mentre chi i problemi ce li ha davvero è in cleanroom a lavorare...........
RispondiElimina