mercoledì 3 agosto 2016

IL "DELEGATO CAPO TURNO"


Riceviamo e pubblichiamo:

Siamo venute a conoscenza che l'azienda di recente ha coniato la nuova definizione di “Delegato Capo Turno” con la quale pare individui la figura del “vecchio” Capoarea, già parecchio ambigua e vaga, e ci piacerebbe sapere in cosa consistono esattamente queste deleghe che vengono attribuite al Delegato Capo Turno e se l'operatore che viene delegato ha veramente i requisiti per poterle avere.
Noi riteniamo che questa attribuzione abbia diversi punti critici:
  
- Ricadute in termini di Sicurezza dei “sottoposti”: Il Delegato capo turno nel momento in cui gestisce altri lavoratori diventa a tutti gli effetti Preposto con tutti gli obblighi e le responsabilità, anche penali, legate alla sicurezza e previste dalla legge (TU 81\2008). Il Capo Turno ha per queste ragioni una formazione specifica e una conoscenza adeguata delle proprie responsabilità. Ci risulta invece che il suo "delegato" sia "pescato" all'occorrenza tra i semplici operatori senza essere adeguatamente formato. Per cui un Delegato capo turno può dare disposizioni di lavoro ai suoi pari gestendo anche i lavoratori con limitazioni alla mansione senza essere in grado di valutare le possibili conseguenze in termini di salute e di sicurezza delle sue disposizioni. 
 
- Ricadute in termini contrattuali legate alla mansione e alla categoria: Il Delegato capo turno, di norma inquadrato nella 4° categoria, è chiamato a dare disposizioni di lavoro a suoi pari nonostante il suo profilo contrattuale non glielo consenta. 
Per queste ragioni accettando di svolgere di fatto le mansioni di un capo turno ci si assume anche tutte le responsabilità legate a quel ruolo! 


Richiamiamo l’azienda al rispetto e alla corretta applicazione della vigente normativa contrattuale e di sicurezza.




3 Agosto 2016
G.Garzella e S.Cini RSU