giovedì 10 aprile 2014

Chiarimento sui contratti di solidarietà

Siccome qualcuno continua a raccontare ai lavoratori che il numero degli esuberi sui contratti di solidarietà è stato dichiarato "più ampio" volutamente per prendersi un margine, pubblichiamo quanto dice la CGIL in merito a tale questione.

In particolare ci preme capire bene cosa sia il PRINCIPIO DI CONGRUITA' per cui, a fronte di un numero di esuberi dichiarato CORRETTAMENTE, è possibile prendersi un margine NON sul numero degli esuberi MA sulla riduzione di orario da applicare ai lavoratori coinvolti nella solidarietà. Tale margine può essere per legge addiritttura tra il -30% e il +30%.

Si tratta di un concetto molto importante che parte dal presupposto che il numero degli esuberi, trattandosi di personale dichiarato eccedente, DEVE essere valutato correttamente. Se non fosse così, qualora il contratto di solidarietà dovesse sfociare in mobilità, più lavoratori del dovuto rischierebbero di uscire dall'azienda.
Sicuramente questo non sarà mai il caso della nostra azienda ma, siccome nessuno ha la sfera di cristallo, è senza dubbio più ragionevole e serio evitare di "abbondare" sul numero e prendersi eventualmente i margini necessari  con lo strumento più sicuro del PRINCIPIO DI CONGRUITA' che mette a disposizione la legge!

Riportiamo di seguito un estratto della "Guida ai contratti di solidarietà di tipo B" della CGIL in cui abbiamo evidenziato la parte riguardante il PRINCIPIO DI CONGRUITA':


Riduzione orario

La riduzione dell'orario di lavoro può essere stabilita su base giornaliera, settimanale o mensile (art. 4, comma 3 D.M. 20 agosto 2002, n. 31445). Il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione d'orario concordata tra le parti è tale che il totale del numero delle ore non lavorate dalla complessiva platea dei lavoratori interessati al contratto medesimo, risulti superiore nella misura del 30%, ovvero inferiore nella stessa misura percentuale, al numero delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. Il parametro di riferimento costante è costituito dall'orario di lavoro su base settimanale (circolare Ministero lavoro n. 8/2003 D.M. n. 31145 del 20/08/02). Esempio:
Orario di lavoro su base settimanale = 40 ore
Lavoratori dichiarati in esubero = n. 20
Lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà = n. 40
In tal caso, la riduzione dell'orario di lavoro dovrà essere pari al 50%, infatti:
ore 40 x n. 20 lavoratori = n. 800 ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori in esubero; ore 20 x n. 40 lavoratori = n. 800 ore che sono complessivamente non lavorate dai lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Affinché nell'esempio venga rispettato il principio di congruità, il totale delle ore complessivamente non lavorate dai lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà può essere pari a: 1.040 ore ( 800 + 30% di 800); oppure - 560 ore (800 - 30% di 800).

Non sono ritenuti idonei i contratti di solidarietà che prevedono una riduzione oraria superiore al 50% qualora tale riduzione interessi più della metà dell'organico (D.M. 16 settembre 2003).

Può accadere che vi sia una ripresa (anche se non in modo generalizzato), del lavoro e si renda quindi necessario ridurre il numero di ore del contratto di solidarietà. In questo caso l'accordo sindacale, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro lo deve prevedere esplicitamente. L'azienda dovrà di conseguenza, comunicare l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Qualora vi sia la necessità di procedere con un'ulteriore riduzione d'orario (ad es. l'accordo prevedeva una riduzione settimanale pari a 5 ore per lavoratore che deve essere portato ad es. a 8), è obbligatoria la stipula di un ulteriore accordo sindacale e la presentazione quindi di una nuova domanda.

Straordinario: in generale non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, oltre l'orario di lavoro a tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.


tratto da "Guida ai contratti di solidarietà di tipo B"

fonte:
MINIGUIDE CGIL
http://www.pmt.cgil.it/vademecum/cds_b_guida.htm

2 commenti:

  1. La guida definisce contratti di solidarietà di tipo B quelli che si applicano alle piccole aziende (imprese che non rientrano nel regime di CIGS). In effetti questa parte di normativa è uguale sia per le piccole che per le grandi aziende. Il principio di congruenza è lo stesso:

    http://www.pmt.cgil.it/vademecum/cds_sintesi.htm

    RispondiElimina