p.c. INPS sede di Pisa, DTL sede di Pisa
Lavoratori Piaggio Pontedera
Oggetto : permessi legge 104
In merito alle norme del recente CCNL sull’applicazione della legge 104 e alle richieste di codesta Azienda circa il preavviso, allo scopo di valutarne gli effetti sui lavoratori aventi diritto e sull’organizzazione del lavoro, chiediamo di conoscere il numero dei lavoratori che usufruiscono dei permessi in oggetto, ripartito per operai e impiegati.
Rileviamo comunque che, a norma di legge, il preavviso mensile non può avere carattere assoluto e prescrittivo e che non può essere messa in discussione la facoltà del lavoratore di modificare secondo le proprie necessità i giorni di permesso richiesti.
La recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Penale, con Sentenza 54712/16, pubblicata il 23/12/2016 e successiva alla firma del CCNL, chiarisce infatti la ratio della legge e i diritti che vengono tutelati:
Viene anzitutto richiamata la Sentenza 213/2016 della Corte Costituzionale secondo cui “il permesso mensile è espressione dello Stato Sociale, che eroga una provvidenza in forma indiretta…. trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale basato…sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale.” La Cassazione continua: “la finalità della legge 104 è la tutela della salute psico-fisica del disabile e il ruolo delle famiglie resta fondamentale nella cura e nell’assistenza di tali soggetti”. Il diritto ai permessi mensili è diretto “ad assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare” ed è quindi “in rapporto di stretta e diretta correlazione con la finalità di tutela della persona portatrice di handicap”. La legge 104 “è tutta parametrata sugli interessi della persona handicappata e su una serie di benefici a favore delle persone che ad essa su dedicano”
La Corte chiarisce quindi che “i permessi lavorativi vengono concessi:
a) per consentire al lavoratore di prestare la propria assistenza con ancora maggiore continuità
b) per consentire al lavoratore che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al familiare handicappato di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personale”
Inoltre, “quello che è certo, da nessuna parte della legge si evince che nei casi di permesso l’assistenza deve essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa. Anzi, tale interpretazione si deve escludere….”
Dalla pronuncia della Corte è evidente che i diritti tutelati dalla legge, in particolare la tutela della continuità delle cure e delle esigenza del lavoratore, sono prioritari e prevalenti su qualsiasi altra considerazione, esigenze produttive comprese. La richiesta di preavviso non può perciò avere carattere prescrittivo ma deve restringersi ai casi in cui l’identificazione preventiva dei giorni di permesso sia possibile e avere comunque la natura di una indicazione di massima.
Diffidiamo pertanto l’Azienda da ogni interpretazione prescrittiva dei preavvisi e dall’esercizio di qualsiasi pressione in questo senso nei confronti dei lavoratori.
Per quanto riguarda invece il preavviso di 24 ore richieste dall’Azienda nei casi “urgenti”, si tratta di una richiesta arbitraria, incompatibile con i principi sopra ricordati e senza alcun fondamento né legislativo né contrattuale.
Diffidiamo pertanto codesta Azienda dal mantenere tale richiesta.
Rileviamo infine che, se lo scopo delle norme del CCNL in oggetto fosse quello di favorire la correttezza nell’applicazione della legge, il metodo dei preavvisi mensili andrebbe in direzione opposta, rendendo problematica la fruizione dei permessi proprio e solo nei casi in cui è più necessaria.
Pontedera, li 2 Febbraio 2017
RSU FIOM Piaggio: Massimo Cappellini, Adriana Tecce, Giorgio Guezze, Massimiliano Malventi, Francesco Giuntoli, Antonella Bellagamba, Simone Di Sacco
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