Riceviamo e pubblichiamo:
Siamo venute a conoscenza del fatto che l'azienda continua a negare l'uso dei permessi per “riposo giornaliero” (ex allattamento) quando per il resto del turno si chiede di assentarsi con PAR e/o altri permessi fruibili ad ore.
Per esempio, l'azienda fa difficoltà se il lavoratore padre o la lavoratrice madre chiede di fruire all’interno del turno di lavoro di 2 ore di allattamento e 6 di PAR o di altro tipo di permesso.
Su questo punto, è stata pubblicata di recente la sentenza del Giudice del Lavoro di Pisa, n.20/2016, sul ricorso con cui Michela Ruffa richiedeva precisamente che la Continental le riconoscesse l'utilizzo, in diversi casi, delle 2 ore di permesso richieste per allattamento, con il resto del turno coperto da altri permessi (PAR, ferie, permessi sindacali).
La sentenza dispone il riconoscimento del diritto all'utilizzo dei permessi di riposo giornaliero anche nelle giornate in cui il lavoratore si assenta per altri permessi chiesti per tutto il resto del turno ma non in coincidenza coi riposi. E’ escluso solo il caso in cui l'intera giornata sia stata richiesta dal lavoratore come PAR, ferie, ecc., o sia stata di assenza per sciopero.
Il diritto alla fruizione dei riposi giornalieri deve essere sempre rapportato all'orario di lavoro contrattuale e non a quello effettivamente svolto giornalmente, pertanto invitiamo i lavoratori interessati a:
1) fare per tempo e per iscritto la richiesta di fruizione dei riposi giornalieri, per usufruirne sin dal primo giorno del possibile rientro in azienda, ossia dal giorno successivo alla fine della maternità obbligatoria;
2) richiedere formalmente e per iscritto la fruizione di 6 ore di PAR o altro permesso con fruizione ad ore, nel caso abbiano necessità di assentarsi anche per il resto del turno;
3) riferirci qualsiasi forzatura o tentativo di non riconoscimento dei congedi metta in atto l'azienda.
Invitiamo la FIOM provinciale e la RSU, che all'epoca in cui fu sollevata la questione non ritennero necessario aprire una vertenza sindacale, a esigere l'applicazione di questi diritti, che non devono essere demandati ancora una volta alla volontà e al coraggio dei singoli lavoratori.
21 luglio 2016
RSU Silvia Cini e Giada Garzella
Possiamo vedere la sentenza. Grazie
RispondiEliminaPuoi chiedere la sentenza direttamente alla Ruffa, non avrà assolutamente problemi a fartela leggere.
RispondiEliminaCircolare n. 95 bis del 2006
RispondiEliminaCircolare n. 95 bis del 2006
RispondiElimina7) RIPOSI GIORNALIERI (c.d. per allattamento) .
7.1 DIRITTO AI RIPOSI E “BANCA ORE”.
Sono pervenute a questa Direzione centrale richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare le “ore di recupero” – ossia le ore espletate oltre il previsto orario giornaliero di lavoro ed accumulate con il sistema della “banca ore”- con i periodi di riposo per allattamento di cui agli artt. 39 e ss. del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità).
E’ stato chiesto, in particolare, se, ai fini della fruizione di tali riposi, sia possibile considerare le suddette “ore di recupero” come “ore di lavoro effettivo” in altra giornata rispetto a quella di effettuazione delle ore stesse.
In adesione ad analogo parere espresso, in merito alla sopra citata problematica, dal Coordinamento generale legale di questo Istituto, si precisa che, ai fini del diritto ai riposi giornalieri di cui trattasi (e al relativo trattamento economico), va preso a riferimento l’orario giornaliero contrattuale normale – quello, cioè, in astratto previsto- e non l’orario effettivamente prestato in concreto nelle singole giornate.
Ne consegue pertanto che i riposi in questione sono riconoscibili anche laddove la somma delle ore di recupero e delle ore di allattamento esauriscano l’intero orario giornaliero di lavoro comportando di fatto la totale astensione dall’attività lavorativa.
si parla di banca ore (e non di ferie o par) e solo in quel caso è consentito di usufruire di allattamento + banca ore astendo il lavoratore alla presenza lavorativa
RispondiEliminaPer sciopero e altri permessi leggi anche la circolare INPS 48 del 7 marzo 1989.
EliminaQuella del possibile cumulo dei congedi solo con la banca ore è una tua interpretazione e opinione.
La sentenza 20/2016 non dice assolutamente questo ma dispone il riconoscimento del diritto all'utilizzo dei permessi di riposo giornaliero anche nelle giornate in cui il lavoratore si assenta per altri permessi chiesti per tutto il resto del turno purché non in coincidenza coi riposi.
All'anonimo che insinua:
Elimina9314521xxx falla finita! So chi sei e da dove scrivi. Non funzionano questi metodi. Se hai il coraggio scrivi quello che dici nella bacheca e firmati!!!
Stiamo ricevendo commenti da parte di un anonimo che continua ad insinuare che Cini e Garzella scrivono cose false a proposito dei congedi e sostiene che qualcuno addirittura dica che la causa avviata dalla Ruffa sia andata a favore dell'azienda.
RispondiEliminaPremettiamo che non siamo in alcun modo interessati a cadere in tali provocazioni quindi non gli concederemo più altro spazio sul nostro blog. In più, dal momento che è stata pubblicata una sentenza, unica cosa a cui far riferimento ora, neppure ci interessano le lucubrazioni sulle circolari INPS che tra l'altro il nostro amico dimostra di non saper leggere.
Intendiamo invece far notare ai nostri lettori che il comunicato in questione è un documento scritto, pubblico, che cita una sentenza anch'essa pubblica e che chiunque può prendere e leggere. La realtà ancora una volta è che Cini, Garzella e Ruffa sulla questione ci hanno messo la faccia e la firma PUBBLICAMENTE, per poter fornire ai lavoratori uno strumento utile di tutela dei propri diritti. Chi invece cerca di insinuare il contrario di quello che le delegate affermano nel proprio cmunicato lo fa in modo senza esporsi pubblicamente, coi soliti mezzi diffamatori nei corridoi, testa a testa coi lavoratori.
Queste persone non hanno mai messo NERO SU BIANCO tali insinuazioni ed hanno continuato a muoversi nel sottobosco putrido delle diffamazioni e della difesa degli interessi dell'azienda piuttosto che di quelli dei lavoratori (ancora una volta come per il part time).
La realtà è che, grazie alle due delegate,ora i lavoratori hanno un altro strumento per difendersi che ci auguriamo sappiano far proprio ed utilizzare, visto che qualcun altro invece continua a far da sponda all'azienda!