26 e 27 agosto, Viareggio
giovedì 11 agosto 2016
mercoledì 3 agosto 2016
IL "DELEGATO CAPO TURNO"
Riceviamo e pubblichiamo:
Siamo
venute a conoscenza che l'azienda di recente ha coniato la nuova
definizione di “Delegato
Capo Turno”
con la quale pare individui la figura del “vecchio” Capoarea, già
parecchio ambigua e vaga, e ci piacerebbe sapere in cosa consistono
esattamente queste deleghe che vengono attribuite al Delegato Capo
Turno e se l'operatore che viene delegato ha veramente i requisiti
per poterle avere.
Noi
riteniamo che questa attribuzione abbia diversi punti critici:
-
Ricadute
in termini di Sicurezza dei “sottoposti”:
Il Delegato capo turno nel momento in cui gestisce altri lavoratori
diventa a tutti gli effetti Preposto
con tutti gli obblighi e le responsabilità, anche penali, legate
alla sicurezza e previste dalla legge (TU 81\2008). Il Capo Turno ha
per queste ragioni una formazione specifica e una conoscenza adeguata
delle proprie responsabilità. Ci risulta invece che il suo
"delegato" sia "pescato" all'occorrenza tra i
semplici operatori senza essere adeguatamente formato. Per cui un
Delegato capo turno può dare disposizioni di lavoro ai suoi pari
gestendo anche i lavoratori con limitazioni alla mansione senza
essere in grado di valutare le possibili conseguenze in termini di
salute e di sicurezza delle sue disposizioni.
-
Ricadute
in termini contrattuali legate alla mansione e alla categoria:
Il Delegato capo turno, di norma inquadrato nella 4° categoria, è
chiamato a dare disposizioni di lavoro a suoi pari nonostante il suo
profilo contrattuale non glielo consenta.
Per
queste ragioni accettando di svolgere di fatto le mansioni di un capo
turno ci si assume anche tutte le responsabilità legate a quel
ruolo!
Richiamiamo
l’azienda al rispetto e alla corretta applicazione della vigente
normativa contrattuale e di sicurezza.
3
Agosto 2016
G.Garzella
e S.Cini RSU
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